Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7291 del 2 dicembre 1991; E M A N A il seguente regolamento: Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 14 gennaio 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1992 Registro n. 3, foglio n. 66 - Benedetti Art. 1. Ambito di applicazione 1. Nella provincia autonoma di Bolzano, per le opere di edilizia scolastica trovano applicazione le seguenti direttive. 2. Le opere di edilizia scolastica riguardano le scuole materne, le scuole elementari e le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, comprese le scuole di istruzione artistica e i conservatori di musica, nonche' le scuole professionali, nel quadro delle competenze in materia proprie della Provincia e dei Comuni. 3. Le direttive trovano altresi' applicazione anche per gli asili nido e per le costruzioni scolastiche private ammesse a beneficiare di contributi da parte della pubblica amministrazione. 4. Le direttive riguardano l'edificio scolastico come pure le palestre, le piscine e le aree esterne necessarie allo svolgimento dell'attivita' didattica, quali gli spazi per il gioco e per le attivita' sportive. 5. Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia scolastica restano ferme le norme in vigore in materia; in questo contesto trova comunque applicazione la regola in base alla quale da parte della Giunta Provinciale possono essere ammesse a finanziamento solo quelle spese che sono ritenute necessarie secondo le direttive per l'edilizia scolastica.